Thyssen, parti civili risarcite dall’azienda senza ripensamenti
Forse, d’ora in poi, il processo a Thyssen sarà un po’ meno mediatico. Nell’udienza di venerdì scorso, infatti, la Corte d’Assise d’Appello ha accolto la richiesta di Thyssen di estromettere le parti civili che sono giunte ad un accordo in seguito alla sentenza di primo grado. Tutte, tranne Medicina Democratica, hanno infatti definito un accordo tombale (ovvero definitivo e in nessun caso discutibile) con la multinazionale dell’acciaio.
Per capire cosa si intenda per “estromissione dal processo delle parti civili” è necessario fare una premessa: le parti, nel processo penale, sono l’imputato(i) e lo Stato. L’azione penale è l’azione con la quale viene realizzata la pretesa punitiva pubblica che sorge a seguito della commissione di un reato penale. L’azione penale deve essere intrapresa d’ufficio – nei casi previsti dal codice – o può essere intrapresa dal Pm a seguito di una denuncia. In pratica lo Stato esercita la propria prerogativa di esercizio della pretesa punitiva pubblica. Ne consegue che, la parte civile, non è “parte” in senso penalistico. La parte, in senso penalistico, è la collettività ed è rappresentata dal Pubblico Ministero.
Diverso il discorso sulle “parti civili”. Parte, in senso civilistico, è chiunque sia titolare di un diritto che può essere leso o tutelato in un determinato giudizio civile. La sede per far valere il diritto al risarcimento, dunque, sarebbe quella del processo civile. La legge, tuttavia, prevede (art 185 c.p.) la possibilità per chi si consideri parte lesa da un reato, di costituirsi come parte civile nello stesso processo penale pendente per quel reato. In pratica è come se nel processo penale si tenesse anche un processo civile. In estrema sintesi la “parte civile” nel processo penale è quella parte che partecipa al processo come se fosse un processo civile.
Tornando al processo Thyssen è dunque chiaro che l’estromissione dal processo delle parti civili non comporta il venir meno della prerogativa dello Stato di accertare la verità, ma la prerogativa civilistica delle parti nei confronti degli imputati. Ne consegue che la transazione tra Thyssen e le parti che l’abbiano accettata comporta che queste non abbiano più nulla a pretendere dall’azienda. Un accordo economico che, sostanzialmente, fa passare in giudicato la pretesa civile fatta valere nel processo penale.
Nella prossima udienza del 6 dicembre – che cade proprio in occasione del quinto anniversario dal dramma di Torino – ci sarà dunque un’unica parte civile (Medicina Democratica); e le parti del processo penale: imputati e Pubblico Ministero. Questo, probabilmente, permetterà alla Corte d’Assise d’Appello di lavorare con maggiore tranquillità anche se, come è prevedibile che sia, alcune delle parti civili estromesse (parenti delle vittime, alcuni sindacati, enti locali) continueranno a presenziare in aula. In fondo, anche questo, è un modo di far pressione su chi deve decidere.
La responsabilità civile, secondo i media
Il putiferio scatenato dall’approvazione alla Camera dell’emendamento alla legge comunitaria 2011 a firma del leghista Pini sullo spinoso tema della responsabilità civile dei magistrati, al di là del (discutibilissimo) testo ora all’esame del Senato, pare indicativo di quanto sia difficile in questo paese dibattere di questi argomenti in maniera civile e ponderata.
Le regole e la retorica
Bisogna distinguere le regole che effettivamente ci governano dalla retorica legislativa. Bisogna separare le parole dal modo in cui quelle parole saranno concretamente destinate a operare. In pratica, dobbiamo tradurre la legge. Cosa cambia, in concreto, in forza dell’emendamento approvato alla Camera sulla responsabilità civile dei magistrati?
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